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Fondo di Garanzia

Avete mai sentito parlare del “Fondo di Garanzia” delle Agenzie di Viaggio? Sapete a cosa serve, e perché un turista dovrebbe esserne informato?

Il fondo era nato per consentire al cliente, qualora l’Agenzia Viaggi o il Tour Operator fossero falliti o insolventi, di avere il rimborso del prezzo versato per il Viaggio o il rimpatrio dello stesso nell’ipotesi di una destinazione all’estero. Venne inoltre stabilita una immediata disponibilità economica nel caso si doveva operare un rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari per qualunque caso di emergenze.

Questo fondo era stato creato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla voce “Spese per il Turismo e lo Spettacolo”, inoltre era alimentato da una quota annuale, corrispondente allo 0,5 % del totale del Premio delle polizze obbligatorie di Assicurazione di R.C. (Responsabilità Civile) che le Compagnie cedevano al Fondo.

Il Fondo di Garanzia appena descritto, istituito presso il Ministero con l’art. 51 del Codice del turismo, dal 30 giugno 2016 ha cessato di esistere e quindi dal giorno successivo tutte le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator hanno avuto l’obbligo di sottoscrivere dei nuovi sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. Dal 1° luglio 2016, quindi, non è più un problema dello Stato coprire eventuali rischi di insolvenze o fallimenti, ma sono gli stessi operatori (agenzie o tour operator) a doversi dotare di fondi privati a copertura e tutela dei propri clienti.

A onore di cronaca, l’Italia era l’unico paese europeo ad aver scelto un fondo pubblico per adempiere a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria n. 314 del 1990. Per tale motivo la comunità europea aveva posto sull’Italia una procedura di infrazione in materia di copertura assicurativa dei pacchetti turistici.

Con la legge n.115 del 2015 (Disposizioni per l’adempimento della legge europea 2014), all’articolo 9 (Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094) al comma 1 stabilisce che: “In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista”. Mentre il comma 2 sancisce “L’obbligo, per l’organizzatore e l’intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016”.

Per tale motivo, ed in osservanza di quest’ultima legge, vi informiamo che la HappyVoyage srl ha stipulato un accordo di collaborazione con la “NOBIS  Assicurazioni” per la Filo diretto Protection (nr polizza 6006001610/Y).

Come descritto dalla stessa NOBIS, la “Filo diretto Protection è la polizza assicurativa, in sostituzione del Fondo di Garanzia, ideata per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell’Agenzia di Viaggi. E’ destinata sia a coloro che hanno acquistato un pacchetto turistico organizzato, sia a coloro che hanno prenotato un viaggio presso l’Agenzia. Inoltre oltre a tutelare i consumatori che acquistano servizi turistici, è conforme al Codice del Turismo e al dlgs n. 62 del 21/05/2018 in attuazione della Direttiva Europea UE 2015/2302 e consente agli operatori turistici di essere in regola con le normative.

Per ulteriori informazioni circa i contenuti di questa polizza vi invitiamo a leggere le note informative contenute presso il loro sito (cliccare qui).


Articolo scritto da: INCICCO LUCA

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato (Edgar Allan Poe). Col desiderio di rendervi il ricordo più piacevole possibile, mi sono sempre impegnato nel realizzare e creare il viaggio dei vostri sogni !! Leggete uno dei miei articoli o contattatemi qualora desiderate fare un viaggio.
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